IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  3  febbraio
1989, concernente modificazioni dell'ordinamento didattico;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991,
concernente approvazione del piano di sviluppo delle universita'  per
il triennio 1991-1993;
  Viste  le  deliberazioni  della  facolta' di lettere e filosofia in
data 20 maggio 1992 e della facolta' di magistero in data  13  maggio
1992,  del  consiglio di amministrazione in data 22 luglio 1992 e del
senato accademico in data 23 luglio 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Presso l'Universita' degli studi di Genova e' istituita la facolta'
di lingue e letterature straniere.
  Di  tale  facolta'  fara'  parte  il  corso  di  laurea in lingue e
letterature straniere attualmente afferente alle facolta' di  lettere
e filosofia.