IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 1989, concernente modificazioni dell'ordinamento didattico; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-1993; Viste le deliberazioni della facolta' di lettere e filosofia in data 20 maggio 1992 e della facolta' di magistero in data 13 maggio 1992, del consiglio di amministrazione in data 22 luglio 1992 e del senato accademico in data 23 luglio 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici; Decreta: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Genova e' istituita la facolta' di lingue e letterature straniere. Di tale facolta' fara' parte il corso di laurea in lingue e letterature straniere attualmente afferente alle facolta' di lettere e filosofia.